(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione).
Art. 120.
(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione).
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.